20 Mar Un caso di Omicidio stradale impunito
“Un caso di Omicidio stradale impunito.
Prof. Tommaso Todisco Primario di Pneumologia.
Il giudicante fa affidamento su di una CTU non specialistica e assolve l’imputato di omicidio stradale di una ragazza motivando la sentenza di assoluzione sul concetto che l’omicida si è addormentato al volante perché è affetto da OSAS ed il colpo di sonno esula dal controllo del soggetto e non è prevedibile né evitabile”.
Che malattia è OSAS?
La Sindrome delle Apnee Ostruttive nel Sonno (OSAS,0bstructive Sleep Apnea Syndrome) è una patologia correlata all’ostruzione, parziale o completa, ripetitiva delle prime vie aeree a livello della gola, oggi facilmente diagnosticata sia per la ricca informazione mediatica che per le gravi conseguenze sulla integrità psico-fisica del soggetto che manifesta una sintomatologia inconfondibile. OSAS si manifesta solitamente con sonnolenza diurna che trae origine da un sonno notturno disturbato a causa delle vie respiratorie ostruite, che causano l’interruzione della respirazione con fragoroso russamento, numerose apnee di diversi secondi di durata accompagnate e seguite da ipossiemia e disturbi del ritmo cardiaco. OSAS rientra all’interno della macro-area delle malattie del sonno, più correttamente conosciute come “Disturbi del Sonno”. Si associa di solito ad obesità ed ipertensione arteriosa. L’OSAS grave è talmente invalidante che il paziente, perseguitato da un ricco corteo di sintomatologico (mette in crisi sia la propria vita di relazione, frequenti i divorzi a causa del russamento notturno, pessima qualità della vita sociale e di lavoro) si rivolge per aiuto sia ai conviventi che all’ambiente di lavoro ed al proprio medico di base. La malattia comporta la sospensione della patente di guida a causa dell’alto rischio di incidenti.
Il reato di omicidio stradale
Regolato dagli articoli 589-bis e 589-ter del Codice penale del 28 settembre 2016. L’ipotesi base prevede che “chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da 2 a 7 anni”.
Il caso
Un automobilista sotto l’effetto di un sonnifero invade la corsia opposta scontrandosi frontalmente con il veicolo che sopraggiungeva in opposta direzione e causa la morte istantanea della giovane donna che era alla guida. L’uomo imputato per omicidio stradale viene portato in giudizio. La difesa ha sostenuto che non è imputabile perché colpito da un colpo di sonno in quanto affetto a sua insaputa da OSAS. Con stupore Il giudice lo assolve con la motivazione che “il colpo di sonno esula dal controllo del soggetto e non è prevedibile né evitabile”.
Eppure i 4 quesiti posti dal giudice al CTU erano pertinenti :
- Se l’imputato sia effettivamente affetto dalla Sindrome delle Apnee Ostruttive del Sonno ed in che grado.
- Se, qualora l’imputato sia affetto da O.S.A.S., detta patologia fosse in atto al tempo del sinistro con esito mortale del 6.11.2019 e se, alla luce degli atti esaminati, possa aver provocato il c.d .”colpo di sonno patologico”, da intendersi quale malore incidente sulla capacità volitiva e intellettiva del soggetto.
- Se si fossero verificati sintomi o manifestazioni esterne della patologia tale da rendere prevedibile – e quindi evitabile – la perdita di coscienza / colpo di sonno;
- Riferire qualunque altro elemento e/o considerazione e/o valutazione ritenuti utili in relazione alla causa sinistro mortale..
In questa causa la nomina del CTU (consulente tecnico d’ufficio) viene disposta dal giudice per accertare secondo scienza e coscienza ( ovvero con competenza specialistica) se l’automobilista ha rispettato tutte le regole di prudenza che dovrebbero essere rispettate nel caso egli fosse stato realmente affetto da OSAS. In questo caso corretti accertamenti anamnestici e clinici avrebbero rivelato elementi inconfutabili. Per rispondere correttamente ai quesiti posti dal giudicante si sarebbe dovuto ricorrere ad un perito specializzato in Pneumologia e/o Fisiopatologia respiratoria e non a un CTU privo di questa qualificazione
Il valore della CTU in questa causa di omicidio stradale in cui viene invocata a discolpa una malattia del conducente è imprescindibile dal momento che il Giudice non ha idea di cosa sia OSAS e quindi il CTU ha mano libera nel condurlo a qualsiasi conclusione.
Occorrono specifiche competenze specialistiche pneumologiche per poter fornire giudizi appropriati in materia di OSAS.
Il giudice di fatto conferisce alla CTU il ruolo di fonte oggettiva di prova ed è di questo aspetto che si è occupata la sentenza in commento.
In questo caso per accertare se l’imputato di omicidio stradale era o no affetto da OSAS sarebbe stato sufficiente che il giudice “leggesse attentamente gli atti” e comunque nominasse un CTU specializzato in Pneumologia (Malattie dell’apparato respiratorio).
Per provare che l’imputato era è affetto da OSAS grave ma asintomatica (una contradictio in terminis) il giudice avrebbe dovuto implementare le indagini giudiziarie e raccogliere testimonianze dalle seguenti fonti:
- L’ambiente di lavoro dell’imputato per appurare la frequenza e la motivazione delle assenze dal lavoro a causa di sintomi compatibili con OSAS ad esempio incidenti sul lavoro per infortuni sul lavoro e/o lungo il percorso casa-lavoro.
- La Polizia stradale del Comune di residenza dell’imputato avrebbe potuto informare il giudice se prima del giorno dell’incidente risultassero a carico dell’imputato altri incidenti stradali o infrazioni del codice della strada. Verificare presso la Motorizzazione Civile la ricorrenza di eventuali altri incidenti stradali causati dal colpo di sonno.
C.Il Medico di base (MMG) cui chiedere se l’imputato era realmente affetto da OSAS e se i conviventi erano coinvolti nella grave sindrome depressiva da stress emotivo per causa familiare. Il medico avrebbe così giustificato il motivo che lo aveva indotto a prescrivere uno psicofarmaco ad effetto soporifero ( sonnifero) il Delorazepam che era stato ritrovato in concentrazioni terapeutiche nel sangue dell’imputato subito dopo l’incidente.
Seguendo questo protocollo sarebbe emerso chiaramente il profilo tipico di un paziente affetto da OSAS.
Il consulente tecnico di ufficio (CTU) nominato dal giudice non era specialista in pneumologia. E’ lungo l’elenco delle attività diagnostiche che questo CTU NON ha espletato per verificare se L’IMPUTATO ERA REALMENTE AFFETTO DA OSAS.
Eccone un breve elenco:
- Non ha prescritto una Polisonnografia cardiorespiratoria notturna che avrebbe documentato inequivocabilmente la malattia con apnee notturne frequenti e prolungate accompagnate da russamento e da episodi di ipossiemia e di aritmie politopiche.
- Non ha controllato se l’imputato praticasse una qualche terapia indicata per la cura di OSAS e regolarmente prescritta dal MMG. Proprio dalla raccolta anamnestica sarebbero emerse la cronologia delle prescrizioni mediche consentendo quindi al CTU di risalire alla data dell’inizio della malattia OSAS
- Non ha mai visitato l’imputato ma nella sua perizia tecnica si basa esclusivamente su documenti di parte allegati al fascicolo. Nella sua relazione mancano infatti i dati semeiologici su cui il medico basa la sua diagnosi e cioè l’Anamnesi fisiologica, Anamnesi Familiare, l’Anamnesi Personale patologica remota e prossima e l’esame Obiettivo su cui la Semeiotica Medica fonda sempre la diagnosi di OSAS.
Il CTU non riferisce che l’imputato nel momento dell’incidente era sotto l’effetto di un potente sonnifero DELORAZEPAM a emivita prolungata (>48h) rilevato in campioni ematici prelevati in occasione dell’incidente come da certificazione del laboratorio di tossicologia forense dell’Ospedale dove l’omicida fu ricoverato immediatamente dopo lo scontro frontale. Il referto tossicologico recita :”la molecola del Delorazepam è presente nel campione ematico in concentrazione compresa nel range considerato terapeutico in letteratura”.
| Tabella: Emivita delle Benzodiazepine.mivita lunga (>48h) | Emivita intermedia (24- 48 h) |
Emivita breve (<24 h) | Emivita ultrabreve(1-7 h) |
| Es:clorazepato, diazepam,
flurazepam,pinazepam, prazepam, quazepam, delorazepam |
Es:flunitrazepam,
nitrazepam, bromazepam |
Es:alprazolam,
lorazepam, estazolam,oxazepam, temazepam, lormetazepam |
Es:triazolam, midazolam |
L’effetto negativo della sostanza sulla performance psicomotoria comporta un maggior rischio di incidenti stradali e va tenuto in considerazione nei soggetti che svolgono attività professionali richiedenti attenzione e prontezza di riflessi.
Alla luce di questa importante realtà, inspiegabilmente ignorata coralmente dal CTU e da altri medici periti di parte, non era più necessario chiamare in causa l’OSAS per spiegare un malore oppure una disattenzione legata anche a confusione mentale oppure un colpo di sonno. Questo importante referto, qualora fosse stato valorizzato dal CTU avrebbe permesso di non scomodare OSAS per spiegare il “colpo di sonno” e avrebbe modificato il giudizio di imputabilità dell’imputato il quale aveva assunto volontariamente il farmaco sonnifero escludendo il colpo di sonno causato da OSAS.
Le motivazioni di questa ingiusta sentenza assolutoria dell’omicida stradale si basa sulla CTU che sottoscrive pedissequamente il parere di diversi CTP arruolati dall’imputato ( il neurologo, il medico legale, il cardiologo…..) ma omette di segnalare che il paziente soffriva da tempo di una Sindrome ansioso-depressiva cronica da stress familiare e che per tale motivo faceva regolarmente uso di psicofarmaci antidepressivi e sonniferi come anche confermato dalla neurologa della USL che lo aveva in cura. La lunga persistenza del Delorazepam nel sangue (emivita della benzodiazepina) provoca sonnolenza, sopore, confusione e atassia, amnesia ed altri disturbi della memoria. Inutile dunque ricercare altre ipotetiche e fantasiose cause del così detto “colpo di sonno ”poichè la causa era sotto gli occhi di tutti… meno che del CTU e del Giudice.
Considerazioni medico-legali
Con la sentenza n. 15745 del 2018, la Corte di Cassazione ha sostenuto che il giudice può affidare al consulente tecnico d’ufficio non solo l’incarico di valutare i fatti accertati, ma anche quello di accertare i fatti medesimi, quindi di fatto, i giudici hanno accordato un potere più forte alla CTU.
Nella stessa pronuncia la Cassazione si è anche interessata dell’utilizzabilità dell’accertamento tecnico preventivo che sconfini dai limiti delineati dal giudice o consentiti dai poteri conferiti dalla legge al consulente. La Corte, a tal proposito, ha in particolare chiarito che, in ipotesi di sconfinamento, l’accertamento è comunque utilizzabile e liberamente apprezzabile dal giudice se non vi è stata violazione del contraddittorio e le parti hanno effettivamente partecipato all’ATP anche nei punti esorbitanti l’incarico.
Conclusioni
Questa sentenza si inserisce quindi nel solco di quell’orientamento giurisprudenziale, sempre più presente, che attribuisce una certa importanza alla CTU, avvicinandola sempre di più ad una vera e propria prova del giudizio, soprattutto in procedimenti come quelli afferenti la responsabilità medica dove le conoscenze mediche specialistiche risultano fondamentali ed imprescindibili.